Socio artigiano di cooperativa, posizioni contributive trasferite alla gestione autonoma

All’esito di un contenzioso risalente(1), sull’onda dei progressivi riconoscimenti normativi(2) e nell’ottica di evitare ulteriori difformi prese di posizioni delle proprie sedi territoriali l’Inps ammette, in via ufficiale, che il lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana possa avere titolo per chiedere l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

La circolare n. 29/2021 (APRI) prende le mosse dal quadro progressivamente venutosi a delineare a partire dalla fondamentale disciplina di riferimento del settore artigiano (Legge n. 443/1985), ulteriormente rafforzato sul piano interpretativo dalla disciplina sul “socio lavoratore” di cooperativa (Legge n. 142/2001 e s.m.i.) la quale d’imperio ha posto fine alla possibilità di limitarsi a configurare la prestazione del socio quale adempimento di un contratto di società(3) aprendo alla possibile convivenza del depotenziato vincolo sociale con un rapporto di scambio ulteriore, vuoi di tipo subordinato che parasubordinato ovverosia autonomo(4).

L’evoluzione sopra sintetizzata porta l’ INPS ad evidenziare come: “tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva (….) l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani”.

Stante l’ammissibilità dello svolgersi anche in forma collettiva e cooperativistica della attività di impresa artigiana, dovendosi infine considerare come artigiano il prestatore d’opera di tale peculiare realtà mutualistica, consegue che il medesimo vada de plano inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS a fronte dell’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo che abbia forma e sostanza artigiana, tale da trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro operante anche in tema di verifica del contratto ulteriore (ma non distinto) intercorrente tra socio e cooperativa.

l’INPS peraltro ricorda come siano venute meno – con l’introduzione nell’ordinamento dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 142/2001 – le residue perplessità in ordine alla individuazione di un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio, rapporto autonomo che ora risulta positivamente ammesso con riferimento ad una varietà di tipologie pratiche anche innominate e che nel concreto può quindi assumere carattere autonomo artigiano nel rispetto dei criteri di statuto sociale, regolamento interno di cui all’art.6 l.c., contratto (ulteriore) tra socio e cooperativa sottoscritto.

Premessa quindi la ricorrenza di tali condizioni e requisiti, se il rapporto di lavoro scelto risulta quello autonomo artigiano ne deriva che il socio andrà inquadrato previdenzialmente nel rispetto della tipologia contrattuale individuata, in base all’art.4 c. 1° della citata L. n. 142/2001.

Ciò detto, in applicazione di principi generali circa la rilevanza dell’effettività della prestazione lavorativa, la connotazione e la qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio artigiano andrà pur tuttavia sempre verificata e rispettata “in fase esecutiva”, non essendo sufficiente una semplice previsione negoziale e regolamentare.

Ovvio rilevare che la peculiarità di oggetto ed ambito di attività della Cooperativa di Lavoro “artigiana” presupponga dal versante degli adempimenti contributivi che gli oneri correlativi vengano posti a carico del socio, il quale secondo una valutazione assai realistica, ne terrà conto ai fini della determinazione del compenso complessivo richiesto per la sua prestazione(5).

Operativamente l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore autonomo socio della cooperativa che ne abbia titolo seguirà il seguente iter gestionale burocratico:

  • lavorazione mediante procedura automatica delle delibere di iscrizione inviate dall’Albo delle imprese artigiane (nel quale è stata appunto riconosciuta la natura artigiana della cooperativa in questione);
  • nelle more di attivazione da parte dell’Istituto della detta funzione procedurale automatica, le Sedi INPS territoriali sono titolate a procedere manualmente ad aprire la posizione in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane, risolvendo un impasse fonte di polemiche riprese dai media.

Nel caso di soggetti già assicurati per il medesimo rapporto di lavoro come dipendenti (FLPD) o in Gestione separata, i provvedimenti di modifica dell’inquadramento previdenziale decorreranno tuttavia soltanto dal prossimo mese di marzo 2021 (mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in commento).

L’impostazione tiene conto delle indicazioni in materia del Ministero del Lavoro, teso a garantire l’integrità delle posizioni previdenziali sin qui maturate, evitando la riapertura di situazioni pregresse ormai consolidate.

Il tema delle matricole DM aziendali, aperte unicamente per denunce di rapporti di lavoro subordinati che in presenza di un corretto re-inquadramento previdenziale dei soci lavoratori autonomi di cooperativa artigiana nella Gestione deputata ad oggi non avrebbero più una motivazione, viene dall’Istituto rinviato ad un emanando prossimo messaggio destinato alle proprie sedi territoriali.

Un tema centrale è quello legato all’individuazione della base imponibile sulla quale calcolare il contributo previdenziale e sui conseguenti adempimenti di carattere amministrativo posti a carico del “socio artigiano”.

Benvero, nulla sembra cambiare rispetto a quanto già previsto dalla citata Legge di Bilancio 2016, posto che in quella sede – ricorda INPS – ci si riferiva al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono con la stessa un rapporto di lavoro in forma autonoma (da qualificarsi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR).

Al riguardo l’art. 1, comma 114, della Legge n. 208/2015 recitava, “fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142” – formulazione – peraltro – che portava acqua al mulino di quanti già a suo tempo andavano sostenendo l’iscrivibilità nella Gestione speciale autonoma degli artigiani dei lavoratori autonomi soci di una cooperativa artigiana.

Ora – tenuto conto di eventuali ulteriori redditi d’impresa dell’interessato – per il computo della contribuzione bisognerà quindi ricondursi a tale valore, avendo peraltro il Ministero del Lavoro evidenziato come “l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell’obbligazione contributiva” – orientamento riportato testualmente nella circolare.

A fronte dell’iscrizione alla Gestione speciale artigiani il socio interessato ha l’obbligo di provvedere alla compilazione il quadro RR in sede di dichiarazione fiscale (“Redditi Persone Fisiche”), fornendo contestualmente specifiche indicazioni ai fini dell’individuazione del reddito per le annualità pregresse.


Note

(1) L’Inps contestava – talora contrastando il diverso avviso espresso dalle commissioni per l’artigianato – l’iscrivibilità delle cooperative all’Albo delle imprese artigiane ( v. Circ. 29.09.1987 n.731 rcv ); permanevano contrasti interpretativi e dispareri a livello giurisprudenziale (Corte di Cassazione 238/2003, Corte d’Appello di Ancona 140/2004, Corte d’Appello di Torino del 27.10.2004 ecc.) anche dopo pronunce di Cassazione ( v. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 401/ 2000 – e dunque, antecedentemente all’entrata in vigore della stessa legge n. 142/2001 – aveva avuto modo di affermare che le Società Cooperative, qualora in possesso delle caratteristiche richieste dalla legge quadro per l’artigianato n. 443/1985, potessero usufruire della qualifica di impresa artigiana, al fine di ottenere il relativo trattamento previdenziale).

Successivamente, l’art. 13, c. 1 della legge n. 57/2001, andando a modificare l’art. 1 della stessa legge n. 443/ 1985 ha sancito che è qualificabile come artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali alla legge stessa, risulta costituita ed esercitata in forma di Società – anche cooperativa – a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Il regime previdenziale in questione trova dunque applicazione sicuramente nei confronti dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, per i quali il trattamento riservato risulta identico ai lavoratori subordinati di impresa artigiana.

Allo stesso modo i soci che, con l’autonomia che caratterizza il rapporto, svolgano attività inquadrabile come artigiana (vale a dire che l’attività’ personale , anche manuale, sia prevalentemente propria e si svolga nel processo produttivo ferma restando nell’impresa la prevalenza del lavoro sul capitale) avranno diritto ad essere inquadrati nell’apposita gestione dei lavoratori autonomi artigiani (meglio ,imprenditori, dato che ai fini fiscali il reddito dell’artigiano e` qualificato quale reddito di impresa e non di lavoro autonomo).

(2) Dal versante reddituale e fiscale senso anche in termini interpretativi e pregressi è importante il richiamo fatto dell’art. 1 comma 114 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 ( c.114 “Legge di Stabilità” 2016)Il testo prevede che, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del TUIR (relativo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

(3) Sul tema legge n.142/2001 l’analisi critica e dottrinale è sterminata, qui basti richiamare, in senso coerentemente critico, le posizioni di A. VALLEBONA, L’incostituzionale stravolgimento del lavoro in cooperativa, in MGL, 2001, 813.

(4) (v. Cass. n. 10240 del 2009).

(5) V. P.Liberati, Aspetti previdenziali e fiscali delle cooperative della pesca, in Quad. Dell’Osservatorio Sulla Rappresentanza dei Cittadini, Università degli Studi Guglielmo Marconi, n.6/2009, pag.155.