Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008)
(G.U. 28 dicembre 2007, n. 300 – S.O. n. 285)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
STRALCIO
Art. 1. - Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti
le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41"
b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle
seguenti: "complessivamente pari a:"
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "A favore dei" sono sostituite dalla seguente: "Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla seguente:
"contratti";
3) le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti:
"complessivamente pari a:";
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un
contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità
immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi
competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma
1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi
diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire
della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo
dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto
di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda
diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per
l'attribuzione del predetto ammontare"
10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: "lettere e), f), g), h)
e i)," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni
periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli
assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2,
3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'
anno"
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari
di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è
dovuta".
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta
un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In
caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione
agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo";
2) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 1 e 1-bis";
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora la
detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita
delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e
16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto
un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella
predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del
predetto ammontare";
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis";
b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma
15 è abrogato.
29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui
all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per
ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la
presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La
presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84".
30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal
periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008.
197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita
dalla seguente:
"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'
interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi
previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito";
b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e-ter)".
198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del citato testo unico di cui al d
ecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l'efficacia di
quanto stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
199. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
dopo le parole: "fine assistenziale" sono inserite le seguenti: "e i fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale" e dopo le parole: "dell'articolo 51" sono inserite le
seguenti:"e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10".
200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei
familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati
secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche
per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche
con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante
dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: "7 milioni di lire", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "4.000 euro".
204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole:
"se il percipiente di chiara" è inserita la seguente: "annualmente" e dopo le parole:
"indica le condizioni di spettanza" sono inserite le seguenti: ", il codice fiscale dei
soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni";
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.
Art. 2. Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività
e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo;
Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici;
Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e
famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal
presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che
abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque
mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso
del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro
con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata
complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi
all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non
richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non
retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi
dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi".
453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è abrogato.
454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi
1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni,
al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".
455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente
Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque
sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque
non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo
complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia".
456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è abrogato.
502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo
a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del
comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1,
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007,
nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di
lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità
previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del
lavoratore.
503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota
di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in
vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi
applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri
attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione
dell'Inps su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per
il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i
trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti
dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Inps
è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione
che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso
nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con
possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi
legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato
il pagamento all'Inps dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito
previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'Inps maggiorato degli interessi
legali maturati dal momento del pagamento all'Inps fino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime
modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici
unità tra soci e lavoratori dipendenti.
508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo
su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del
23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo
nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni
di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di
1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo
di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le
disposizioni attuative del predetto Protocollo.
509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro,
ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la
propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro
locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione
con contratto a tempo indeterminato.
510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto- legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008.
512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di
ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle
risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007,
i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori
coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate
relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre
2008".
514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire
dal 1º aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del
prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione
del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di
acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di
TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione
delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le
somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale
in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro
presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma
si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2007".
516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita
una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte
alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore
coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione
del prelievo fiscale.
521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo,
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate
in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo,
i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1,comma 1190, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora
i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma
521 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle
imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti,
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi
delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro
per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti,
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e
dopo le parole: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007" sono inserite le seguenti:
"e di 45 milioni di euro per il 2008".
526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune
categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso forme di
previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi
percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere
anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sottoforma di voucher.
Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate
al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica
attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso
essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di
fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della
prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni
di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti
dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite
dai citati strumenti.
528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere
l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento
e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del
Fondo sociale europeo.
529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del
comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento
lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.
530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si
provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari
2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell'ambito
dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai
citati strumenti.
532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3
agosto 2007, n. 123, le parole: ", da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per
le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto
di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno
2007 dell'INAIL," sono soppresse.
533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo
il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p),
è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008".
539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce
la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta
d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso
di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per
ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo
74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità
lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato media mente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro
a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori
di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto
costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro
creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere
l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al
credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base
occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi
diversi da quelli del collocamento a riposo.
544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di
un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a
quello dell'impresa sostituita.
545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con
contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra
il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per
un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore
a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente,
ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle
disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi
della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle
minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.
546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548 i
soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione
di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del
controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente.
Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il
monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548,
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età
e professionalità.
548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento
di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche
attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula
di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
a valere sul Fondo di cui al presente comma".
550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato
a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa
con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai
lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili
(ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità
degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi
ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni,
estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benef?ci e gli incentivi
previsti per i lavoratori socialmente utili.
551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori
possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di
spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006,
della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato
nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo
determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali
previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio
decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550,
la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla
gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica
o assunzione a tempo determinato.
552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un
contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno
otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in
attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.
553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a
carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato
dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi
di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione
siciliana 1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai
sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994,
n. 38, e dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre
2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.
554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre,
sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati
residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando
priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale
programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le
regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio
nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative
e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del
Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di
start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso
la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri
e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina,
saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive
inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a
Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non
ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità
di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del
CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato "Fondo per
la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE",
da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione
delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della
deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel
sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel
Mezzogiorno. 555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al
comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008.
632. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali amministrazioni
è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette
dipendenze dell'organo di vertice dell'ente".
633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli
uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente
ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo
le procedure ordinarie.
Art. 3. Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e
razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego.
Norme finali
76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: "di provata competenza" sono sostituite dalle
seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".
77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione,
nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144".
78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e
560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro
flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi,
fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.
Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della
persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo
lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso
l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo
non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla
contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni
hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui
al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il
triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di
cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui
all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali
ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle
amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità
di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle
aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre
1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla
legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi
dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad
assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata
massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo
stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati
con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità
di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente
con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati
con contratti di lavoro flessibile.
9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano
una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme
contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per
la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto, semprechè nel contratto di lavoro a termine sia indicato
il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico,
con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico
ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi
di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui
al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio
limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate
alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i
vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro
flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati
con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università
e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per
lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri
non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro
flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità
indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati
i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità
amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle
presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento".
80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo
1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.
81. In coerenza con i processi di razionalizzazione
amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle
ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono,
sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione
integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione,
all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti
norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di
contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le
amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro
straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse
finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi
per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze.
84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche,
a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare,
alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed
indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse
disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione
dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito
delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale,
previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di
concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita
finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione
decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle
attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.
85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento
alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel
rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori".
87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 5- bis è inserito il seguente:
"5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso
le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali".
88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: "non interessate al processo di stabilizzazione previsto
dai commi da 513 a 543," sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere
all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di
cui tre dirigenti di seconda fascia".
94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi
558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data
di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le
organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente
personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei
presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai
sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007,
presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle
procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta
collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti
di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.
96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie
contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai
fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati
i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate
presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non
continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità
di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito
viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).
100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il
31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo
parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto
delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza
alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale
che ne abbiano fatto richiesta.
102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.(1)
(1) Comma sostituito dall'art. 66, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ed in seguito cos' modificato dall'art. 2, comma
206, Legge 23 dicembre 2009, n. 191.
103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con
la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.(1)
(1) Comma abrogato dall'art. 66, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102
possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25
milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.(1)
(1) Comma abrogato dall'art. 66, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
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