Legge costituzionale
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche alla Parte II della
Costituzione."(G.U. 18-11-2005 n. 269)
AVVERTENZA:
Il testo della legge costituzionale è stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda
votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e
dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei
membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare
che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122,
123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli
articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge
costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui
agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64,
66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente
legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56,
secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo
comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per
la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi
4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di
cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le
elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci
giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della
Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in
vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima
riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a
quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni;
sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i
quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di
cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la
ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato
federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o
Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica
trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura
fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso
di scioglimento ai sensi del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette da Presidente della Repubblica, che
fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli
regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente
sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o
Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra
norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta
conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo
85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è
fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all' adeguamento
della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano
applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la
presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo
70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il
Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni
relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono
esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma,
fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale
già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già
eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della
Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è
attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita
l'elezione del primo giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della
presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore
della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della
Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di
componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all' articolo 131 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei
Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica
presso il Senato federale della Repubblica.
16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente o morte";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte
del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente".
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle
Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano
già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio2001, n. 2, nel primo periodo
le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola:
"successivo" è sostituita dalla seguente: "successivi".
Art. 54. Regioni a statuto speciale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di
autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino
all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 55. Adeguamento degli statuti speciali
1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai
cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
Costituzione della Repubblica italiana
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (1). Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
(1) I Patti Lateranensi dell`11 febbraio 1929 sono stati modificati
dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, S.O.).
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
II loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. (1)
(1) ) V. legge 11 agosto 1984, n. 449 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222),
legge 22 novembre 1988, n. 516 (G.U. 2 dicembre 1988, n. 283), legge 22 novembre 1988,
n. 517 (G.U. 2 dicembre 1988, n. 283), legge 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 23 marzo 1989, n.
69), legge 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), legge 12 aprile 1995,
n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), legge 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995,
n. 286), leggi 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la
regolamentazione dei rapporti con altre confessioni.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione (1).
(1) V. legge 6 dicembre 1991, n. 394 (G.U. 13 dicembre 1991, n.
292 - S.O.);Legge quadro sulle aree protette e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (G.U. 27
dicembre 1999, n. 302 - S.O. n. 229/L)T.U. delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) Ai sensi della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 l`ultimo
comma non si applica ai delitti di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni (1)
(1) V. legge 5 febbraio 1998, n. 22 (G.U. 14 febbraio 1998, n. 37)
"Disposizioni generali sull`uso della bandiera italiana e di quella dell`Unione europea".
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (1).
(1) L`art. 11 della legge 28 luglio 1984, n. 398 (G.U. 1° agosto 1984,
n. 210) così stabilisce: "Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni:
carcerazione preventiva e custodia preventiva sono sostituite dalla seguente: custodia
cautelare".
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato
e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione (1).
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
(1)V. legge 30 luglio 1990, n. 217 (G.U. 6 agosto 1990, n. 182)
"Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" modificata dalle leggi
29 marzo 2001, n. 134 (G.U. 20 aprile 2001, n. 92) e 6 dicembre 2001, n. 437 (G.U. 18
dicembre 2001, n. 293).
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).
(1) Ai sensi della legge costituzionale
21 giugno 1967, n. 1 l`ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra (1)
(1) V. legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12 - S.O.)
Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell`uomo e delle libertà fondamentali sull`abolizione della pena di morte, adottato
a Strasburgo il 28 aprile 1983 e legge 13 ottobre 1994, n. 589 (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250)
Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.
Art. 28
II funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità (1), l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo.
(1) V. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. 26 aprile 2001, n. 96 - S.O.)
"T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della
paternità".
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano (1)
(1) V. legge 12 giugno 1990, n. 146 (G.U. 14 giugno 1990, n. 137),
"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo
sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina
e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (1).
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Comma inserito dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. V. legge
27 dicembre 2001, n. 459 (G.U. 5 gennaio 2002, n. 4) "Norme per l`esercizio di voto dei
cittadini italiani residenti all`estero".
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne
e uomini. (1)
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
(1) LL'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 Legge costituzionale
30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12-6-2003, n. 134).
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 dalla legge costituzionale
9 febbraio 1963, n. 2 (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), in seguito modificato l'art. 1 della
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19).
Art. 57(1)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale
9 febbraio 1963, n. 2 (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e in seguito così modificato
dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3)
e dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001,
n. 19).
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato
il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Comma così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2 (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza
(1).(2)
(Articolo così sostituito dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993,
n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256).
(2) Legge 20 giugno 2003, n. 140. "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato" (G.U. 21 giugno 2003, n. 142).
"Art. 1. - 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche
riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione
delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della
Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96
della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione,
i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante
fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle
medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del
codice penale.
Art. 2. - 1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al
compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle
di cui agli articoli 344, 345 e 346".
Art. 3. - 1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la
presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e
risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per
ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di
critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori
del Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del
caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga
applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in
ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura
penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia
sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a
precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di
procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono
ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni
altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza
ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera
alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se
l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia
detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il
procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di
novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera
interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione
non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei
commi 3 o 4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può
essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto
per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti
concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il
procedimento, ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita
della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se
questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il
giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero
formula la richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai
procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. La
sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini
di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare
pregiudizio ad una parte.
Art. 4. - 1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni
personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di
comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura
cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento
coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni
altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede
direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in
attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si
tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di
autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può
essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
Art. 5. - 1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di
autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è
in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla
Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
Art. 6. - 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini
preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga
irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti
riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di
comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della
riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti
ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi
di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario
utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini
preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione
della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le
conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il
giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento,
indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si
fonda, allegando altresí copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di
comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta
perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e
presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta
immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del
disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni
stato e grado del procedimento.
Art. 7. - 1. Nei procedimenti in corso alla data di >entrata in vigore della presente legge,
le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state
utilizzate in giudizio.
Art. 8. - 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre
1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio
1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13
marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8
novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10
luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.
Art. 9. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum (1).
(1) V. art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (G.U. 14 marzo
1953, n. 62), " Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale" e il
Titolo II (Referendum previsto dall`art. 75 della Costituzione) della legge 25 maggio 1970, n.
352 (G.U. 15 giugno 1970, n. 147).
Art. 76
LL'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando , in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge (1).
(1) Articolo così sostituito dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
(G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica,
il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).
(1) Comma così sostituito con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1
(G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (1).
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
(1) V. legge 5 giugno 1989, n. 219 (G.U. 6 giugno 1989, n. 130) "Nuove
norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall`art. 90 della
Costituzione".
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei Ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale (1).
(1) Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1 (G.U. 17 gennaio 1989, n. 130).
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo
di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve
tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di
provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo
di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (1).
(1) I primi cinque commi sono stati inseriti dall'art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300). All'art. 2, la stessa
legge costituzionale così dispone: "1. La legge regola l'applicazione dei princìpi contenuti
nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua
entrata in vigore". V. d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n.
35 (G.U. 1° marzo 2000, n. 50) "Disposizioni urgenti per l`attuazione dell`art. 2 della legge
cost. 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo".
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 115(1)
(1) Articolo abrogato dall`art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a ) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248). Si riporta l'art. 11, legge cost. cit. "1.
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117
e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.".
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248). Si riporta l'art. 11, legge cost. cit.
"1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117
e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti."
Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica (1).
(1) I commi 2 e 4 sono stati così modificati dalla legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Art. 122 (1)
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (2)
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta.
(1) Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
L`art. 5, legge cost. cit. ha così disposto:
"1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le
modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei
Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle
liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta
regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato
alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio
centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione
dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale
procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti
disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i
componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un
quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione,
entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in
caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente".
(2) Legge 2 luglio 2004, n. 165. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione (G.U. 5 luglio 2004, n. 155)
CAPO I
Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai
sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti
il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
Art. 2. (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, in materia di ineleggibilità)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro
che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di
prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente
individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti
princìpi fondamentali:
a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal
candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o
condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare
la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o
dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando
la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del
candidato;
c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità
sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b);
d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di
ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui
relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla
pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del
Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo
del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base
della normativa regionale adottata in materia.
Art. 3. (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, in materia di incompatibilità)
1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati,
di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi
fondamentali:
a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal
Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre
situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari
condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal
Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le
funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale
e quella di consigliere regionale;
d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione,
osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della
lite;
2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità
esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di
giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di
incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui
relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla
pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del
Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei
consiglieri regionali;
g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a
trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata
l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela
del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.
Art. 4. (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, in materia di sistema di elezione)
1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta
regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze
nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in
cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque
non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina
degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo.
CAPO II
Art. 5. (Durata degli organi elettivi regionali)
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi
previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio
decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.".
Art. 123(1)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali (2)
((1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
(2) Comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24
ottobre 2001, n. 248).
Art. 124(1)
((1) Articolo abrogato dall`art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa
dal capoluogo della Regione (1).
(1) Il primo comma è stato abrogato dall`art. 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio (1).
(1) Articolo così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 128(1)
(1) Articolo abrogato dall`art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 129 (1)
(1) Articolo abrogato dall`art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 130 (1)
(1) Articolo abrogato dall`art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige;
Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio;
Abruzzi; Molise (1); Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
(1) Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3 (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), che ha istituito la Regione "Molise". Nella
formulazione originaria, sotto la dizione "Abruzzi e Molise" veniva individuata un'unica
regione.
Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra (1)
(1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito
di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (1), a norma della
Costituzione.
(1) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (G.U. 17 gennaio 1989, n. 13).
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (1)
(1) Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2 (G.U. 25 novembre 1967, n. 294), e successivamente modificato, nell'ultimo
cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (G.U. 17 gennaio 1989, n. 13).
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (1).
(1) V. legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (G.U. 20 febbraio 1948,
n. 43) e legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (G.U. 14 marzo 1953, n. 62). V., inoltre,
legge 11 marzo 1953, n. 87 (G.U. 14 marzo 1953, n. 62) "Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale".
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (1).
(1) V. Titolo I (Referendum previsto dall`art. 138 della Costituzione -
artt. 1-26) della legge 25 maggio 1970, n. 352 (G.U. 15 giugno 1970, n. 147) "Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
SSe alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i
Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; - hanno fatto
parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna
del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di
nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all'entrata in vigore della Costituzione. [I giudici della Corte costituzionale nominati nella
prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in
carica dodici anni](1).
(1) Comma abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967,
n. 2 (G.U. 25 novembre 1967, n. 294).
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le
Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre
il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni (1) dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
(1) Termine prorogato al 31 dicembre 1963, dalla legge costituzionale 18
marzo 1958, n. 1 (G.U. 1° aprile 1958, n. 79).
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
XIII [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale]. (1)
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e
dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di
diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1) La Legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26-10-2002, n. 252) così
stabilisce: "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla entrata in vigore della presente
legge costituzionale".
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza
dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
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