Codice Civile
LIBRO V
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2060 - Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative
ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali secondo i principi della Carta
del lavoro]. (1)
(1) Parole soppresse dal d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n.
287 (G.U 9-11-1944, n. 79)
Art. 2061 - Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle
leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa
[e dagli statuti delle associazioni professionali]. (1)
(1) Parole soppresse dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369
(G.U. 16-12-1944, n. 95)
Art. 2062 - Esercizio professionale delle attività
economiche
L'esercizio professionale delle attività economiche è
disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative]. (1)
(1) Parole soppresse dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369
(G.U. 16-12-1944, n. 95)
Capo II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
(1)
(1) Capo da considerarsi interamente abrogato
a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo con d.lgs.lgt.
23 novembre 1944, n. 369 (G.U. 16-12-1944, n. 95).
Art. 2063 - Oggetto
[Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono
avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni
di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge,
formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che
rappresentano le categorie interessate].
Art. 2064 - Formazione e pubblicazione
[La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici
collettivi sono regolate dalle leggi speciali].
Art. 2065 - Efficacia
[Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti
coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e
dagli accordi medesimi].
Art. 2066 - Inderogabilità
[I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi
economici collettivi, salvo che questi lo consentano.
Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle
ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituiti di diritto dalle
norme suddette.
La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo.
L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si
applicano anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la
parte non ancora eseguita].
Capo III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
(1) Capo da considerarsi interamente abrogato
a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo con d.lgs.lgt.
23 novembre 1944, n. 369 (G.U. 16-12-1944, n. 95).
Art. 2067 - Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni
professionali.
Art. 2068 - Rapporti di lavoro sottratti a contratto
collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di
lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità
in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo
i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale
o domestico. (1)
(1) La Corte cost., con sentenza 27 marzo-9 aprile
1969, n. 68 (G.U. 16-4-1969, n. 98), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo comma, «nella parte in cui dispone
che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti
di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico».
Art. 2069 - Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria
di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese
o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio
per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati
dalle associazioni stipulanti.
Art. 2070 - Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione
del contratto collettivo, si determina secondo l'attività
effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere
autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme
dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività
organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti
di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Art. 2071 - Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti,
secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di
questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e
gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. (1)
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei
prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce
la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
(1) Comma così modificato dall'art. 3,
comma 2, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287 (G.U 9-11-1944, n.
79).
Artt. 2072-2076 (1)
(1) Articoli implicitamente abrogati a seguito
della soppressione dell'ordinamento corporativo con d.lgs.lgt. 23
novembre 1944, n. 369 (G.U. 16-12-1944, n. 95).
Art. 2077 - Efficacia del contratto collettivo
sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie
alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi
alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi
al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del
contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più
favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 2078 - Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si
applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori
di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Art. 2079 - Rapporti di associazione agraria e
di affitto a coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche
ai rapporti di associazione agraria regolati dal Capo II del titolo
II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere
norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al
periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti
medesimi.
Art. 2080 - Colonia parziaria e affitto con obbligo
di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore
diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole
difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante
lo svolgimento del rapporto.
Art. 2081 (1)
(1) Articolo abrogato a seguito della soppressione
dell'ordinamento corporativo con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369
(G.U. 16-12-1944, n. 95).
TITOLO II
DEL LAVORO NELL'IMPRESA
Capo I
Dell'impresa in generale
Sezione I
Dell'imprenditore
Art. 2082 - Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.
Art. 2083 - Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani,
i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti della famiglia.
Art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è
subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese
sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative].
Art. 2085 - Indirizzo della produzione
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione
all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato
dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative].
Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Artt. 2088-2092 (1)
(1) Articoli implicitamente abrogati a seguito
della soppressione dell'ordinamento corporativo con d.lgs.lgt. 23
novembre 1944, n. 369 (G.U. 16-12-1944, n. 95).
Art. 2093 - Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici
inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di
questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
Sezione II
Dei collaboratori dell'imprenditore
Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti,
quadri, impiegati e operai (1)
Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun
ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano
i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
l. 13 maggio 1985, n. 190 (G.U. 17-5-1985, n. 115).
Sezione III
Del rapporto di lavoro
§ 1 - Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 - Assunzione in prova
[Salvo diversa disposizione delle norme corporative], l'assunzione
del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da
atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti
a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di
prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere
dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se
però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario,
la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della
scadenza del termine. (1)
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il
servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore
di lavoro.
(1) La Corte cost., con sentenza 16-22 dicembre
1980, n. 189 (G.U 31-12-1980, n.357), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo comma, «nella parte in cui non riconosce
il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt.
2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova
nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo».
Art. 2097 - Durata del contratto di lavoro (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 18 aprile
1962, n. 230 (G.U. 17-5-1962, n. 125).
Art. 2098 - Violazione delle norme sul collocamento
dei prestatori di lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni
concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro
può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni
penali.
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero,
su denunzia dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data
dell'assunzione del prestatore di lavoro.
§ 2 - Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 - Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita
a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata
[dalle norme corporative], con le modalità e nei termini
in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza [di norme corporative o] di accordo tra le parti, la
retribuzione è determinata dal giudice, [tenuto conto, ove
occorra, del parere delle associazioni professionali].
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto
o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione
o con prestazioni in natura.
Art. 2100 - Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema
del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro,
è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo,
o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in
base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi
in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente
e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe].
Art. 2101 - Tariffe di cottimo
[Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo
non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento].
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono
mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione
degli stessi. [In questo caso la sostituzione o la variazione della
tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento
stabilito dalle norme corporative].
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di
lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa
di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità
di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Art. 2102 - Partecipazione agli utili
Se le [norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente,
la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e
determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese
soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti
risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Art. 2103 - Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli
non può essere trasferito da una unità produttiva
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Ogni patto contrario è nullo. (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art.
13, l. 20 maggio 1970, n. 300 (G.U. 27-5-1970, n. 131)
Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da
quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori
di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 - Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio
o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare
notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa,
o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 - Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti
può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità
delle norme corporative].
Art. 2107 - Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro
non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali
[o dalle norme corporative].
Art. 2108 - Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro
deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di
retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere
parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello
notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti
dalla legge [o dalle norme corporative].
Art. 2109 - Periodo di riposo (1)
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana,
di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio] (2) ad un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo,
nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata
di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative]
dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso
indicato nell'art. 2118.
(1) La Corte cost., con sentenza 16-22 dicembre
1980, n. 189 (G.U 31-12-1980, n.357), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo articolo, «nella parte in cui non
prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto
in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di
prova medesimo».
La Corte cost., con sentenza 16-30 dicembre 1987, n. 616 (G.U. 8-1-1988,
n. 1 - 1 S. sp.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
di questo articolo, «nella parte in cui non prevede che la
malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso».
(2) La Corte cost., con sentenza 7-10 maggio 1963, n. 66 (G.U. 18-5-1963,
n. 132), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di
questo comma, limitatamente all'inciso «dopo un anno d'ininterrotto
servizio».
Art. 2110 - Infortunio, malattia, gravidanza,
puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio,
se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti
di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di
lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per
il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative]
dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto
di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo
stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo
equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve
essere computato nell'anzianità di servizio.
Art. 2111 - Servizio militare
[La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve
il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme corporative].
(1)
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del
primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
(1) Comma implicitamente abrogato dall'art.
1 d.lgs. c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303 (G.U. 20-11-1946, n. 264)
che così ha stabilito «La chiamata alle armi per adempiere
obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo
del servizio militare di leva e il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto».
Art. 2112 - Trasferimento dell'azienda (1)
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.
L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi
del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce
di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di
un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente
al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere
dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni
del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte
dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente
e dal cessionario al momento del suo trasferimento (2).
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime
di solidarietà di cui all'articolo di cui all'articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.(3)
(1) Articolo così sostituito dall'art.
1, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (G.U. 21-2-2001, n. 43).
(2) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276 (G.U. 9-10-2003, n. 235 – S.O. n.
159/L).
(3) Comma inserito dall’art. 32, comma 2, d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276 (G.U. 9-10-2003, n. 235 – S.O. n. 159/L) e
successivamente così modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
Art. 2113 - Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti
di cui all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la
cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale,
del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.
(1) Articolo così sostituito dall’art.
6 l. 11 agosto 1973, n. 533 (G.U. 13-9-1973, n. 237).
§ 3 - Della previdenza e dell'assistenza
Art. 2114 - Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e
le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni
e prestazioni relative.
Art. 2115 - Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative]
l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali
alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo,
anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro,
salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi
alla previdenza o all'assistenza.
Art. 2116 - Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore
di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente
i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza,
salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza
e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono
tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al
prestatore di lavoro.
Art. 2117 - Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore
abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro,
non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e
non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori
dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.
§ 4 - Dell'estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro
a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi
stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra
parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione
che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro
nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.
Art. 2119 - Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima
della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato,
o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo
indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa
compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo
precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto
il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.
Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto
(1)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio
una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le
frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno
per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso
di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo
comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta,
al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice
ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto
di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le
frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano
come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso
lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di
rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento
sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10
per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque
del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile. (2)
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso
del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è
detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono
altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento
delle richieste di anticipazione.
(1) Articolo così sostituito dall'art.
1, comma 1, l. 29 maggio 1982, n. 297 (G.U. 31-5-1982, n. 147).
(2) La Corte cost. con sentenza 18 marzo-5 aprile 1982 (G.U. 10-4-1982,
n. 15 - 1 S.sp.) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
di questa lettera, «nella parte in cui non prevede la possibilità
di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere
comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività».
Art. 2121 - Computo dell'indennità di mancato
preavviso
L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando
le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili
o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo,
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte
con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità
suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi
tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio
dovuto al prestatore di lavoro.(1)
(1) Articolo così sostituito dall'art.
1, comma 2, l. 29 maggio 1982, n. 297 (G.U. 31-5-1982, n. 147).
L'art. 2, comma.5, l. 8 agosto 1995, n. 335 così dispone:
«Per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1996 alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile in materia di trattamento di fine rapporto».
Art. 2122 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate
dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli
e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro
il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo
tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione legittima. (1)
E nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa
l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
(1) La Corte cost., con sentenza 13-19 gennaio
1972, n. 8 (G.U. 26-1-1972, n. 23), ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo questo comma «nella parte in cui esclude che il
lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo
comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui
allo stesso articolo». Art. 2123
- Forme di previdenza
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente
atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute
a norma degli artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro
ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori
di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria
quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
Art. 2124 - Certificato di lavoro
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della
cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore
deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante
il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue
dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art. 2125 - Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività
del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione
del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se
non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di
lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati
limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni,
se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è
pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.
§ 5 - Disposizioni finali
Art. 2126 - Prestazione di fatto con violazione
di legge
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo
che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto
o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste
a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto
alla retribuzione.
Art. 2127 - Divieto d'interposizione nel lavoro
a cottimo
E’ vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti
lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e
retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente,
nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente,
degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
Art. 2128 - Lavoro a domicilio
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di
questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del
rapporto.
Art. 2129 - Contratto di lavoro per i dipendenti
da enti pubblici
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di
lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente
regolato dalla legge.
Art. 2130 - Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti
[dalle norme corporative o] dagli usi.
Art. 2131 - Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma
del salario a cottimo.
Art. 2132 - Istruzione professionale
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi
per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori
attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce
il tirocinio.
Art. 2133 - Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è
obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato
del tirocinio compiuto.
Art. 2134 - Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della Sezione precedente,
in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto
e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme
corporative].
Capo II
Dell'impresa agricola
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2135. - Imprenditore agricolo.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,
ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art.
1, comma 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. 15-6-2001, n. 137
- S.O. n.149/L).
Art. 2136 - Inapplicabilità delle norme
sulla registrazione
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non
si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto
dall'art. 2200.
Art. 2137 - Responsabilità dell'imprenditore
agricolo
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è
soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative)
concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Art. 2138 - Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola
e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto
dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza],
dagli usi.
Art. 2139 - Scambio di mano d'opera o di servizi
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano
d'opera o di servizi secondo gli usi.
Art. 2140 (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 205 l. 19 maggio 1975, n. 151 (G.U.
23-5-1975, n. 135 - Ed. Str.).
Sezione II
Della mezzadria
Art. 2141 - Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo
di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere
e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne
a metà i prodotti e gli utili. E’ valido tuttavia il
patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
Art. 2142 - Famiglia colonica (1)
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente
essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di
matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La
composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare
dal libretto colonico.
(1) Articolo tacitamente abrogato dall'art. 7,
l. 15 settembre 1964, n. 756 (G.U. 22-9-1964, n. 233). Art.
2143 - Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata
di un anno agrario [salvo diverse disposizioni delle norme corporative]
e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata
comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi
fissati [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2144 - Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza
del termine.
Se non e comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il
contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 - Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto
occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la
famiglia colonica.
[La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare
le norme della buona tecnica agraria]. (1)
(1) Comma tacitamente abrogato dall'art. 6, l.15
settembre 1964 n. 756 (G.U. 22-9-1964, n. 233).
Art. 2146 - Conferimento delle scorte
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro
in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative,]
della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi
conferimenti.
Art. 2147 - Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del
concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio
e quello della famiglia colonica.
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative,]
della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente
necessaria per la normale coltivazione del podere.
Art. 2148 - Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con
la famiglia colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività.
Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli
dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non
può senza il consenso del concedente o salvo uso contrario,
svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni
a favore di terzi.
Art. 2149 - Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare
ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 - Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei
confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria
sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica.
I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni,
se non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 - Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività
connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147,
sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare
senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le
spese indicate nel precedente comma. (1)
(1) Articolo tacitamente abrogato dall'art. 5,
l. 15 settembre 1964, n. 756 (G.U. 22-9-1964, n. 233).
Art. 2152 - Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi
del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti
della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti
a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative,]
dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite,
ove occorra, le associazioni professionali] e tenuto conto dell'eventuale
incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Art. 2153 - Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative,] della convenzione
o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola
manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui
egli e la famiglia colonica si servono.
Art. 2154 - Anticipazioni di carattere alimentare
alla famiglia colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro per scarsezza del
raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni
alimentari della famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi,
il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per
il mantenimento della famiglia colonica [,salvo rivalsa mediante
prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al
mezzadro].
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il
rimborso rateale.
Art. 2155 - Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza
il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti
sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle
parti.
[Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione
o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente
la quota a questo assegnata nella divisione]. (1)
(1) Comma tacitamente abrogato dall'art. 4,
l. 15 settembre 1964, n. 756 (G.U. 22-9-1964, n. 233).
Art. 2156 - Vendita dei prodotti
[La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non
si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo
col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le
spese.] (1)
(1) Articolo tacitamente abrogato dalla l. 15
settembre 1964, n. 756 (G.U. 22-9-1964, n. 233).
Art. 2157 - Diritto di preferenza del concedente
(1)
[Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura,
deve, a parità di condizioni, preferire il concedente].
(1) Articolo tacitamente abrogato dalla l. 15
settembre 1964, n. 756 (G.U. 22-9-1964, n. 233).
Art. 2158 - Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine
dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro
vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia
colonica si accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro
mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono
chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo,
purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta
deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se
ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno
agrario.
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta
diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i
lavori necessari, [salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti
e sugli utili].
Art. 2159 - Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento,
ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto
quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione
del rapporto.
Art. 2160 - Trasferimento del diritto di godimento
del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria
continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che
il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari
di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla
fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è
comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in
corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti
dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo,
salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario
concedente.
Art. 2161 - Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in
due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari
i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione
della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte
per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per
le annotazioni e per i saldi annuali.
Art. 2162 - Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno
prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non
ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli
dal concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello
presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le
ha scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto
colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono
essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità
e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del
libretto al mezzadro.
Art. 2163 - Assegnazione delle scorte al termine
della mezzadria
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative,] della convenzione
o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il
numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali
determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza
di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità
e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base
ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità,
qualità e stato d'uso.
Sezione III
Della colonia parziaria
Art. 2164 - Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si
associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle
attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita
[dalle norme corporative,] dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2165 - Durata
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario
affinché il colono possa svolgere e portare a compimento
un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può
avere una durata inferiore a due anni.
Art. 2166 - Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla
produzione alla quale è destinato.
Art. 2167 - Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del
concedente e le necessità della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività;
deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli
dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia. Art.
2168 - Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di
questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
2158.
Art. 2169 - Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria
negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151,
secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché
quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto
colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.
Art. 2170 - Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento
e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per
l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire
l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne
derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel
maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
§2 - Della soccida semplice Art. 2171 - Nozione
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce
la proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il
sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo
di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento
a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma
dell'art. 2181.
Art. 2172 - Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha
la durata di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la
parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei
mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme
corporative] dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato
di anno in anno.
Art. 2173 - Direzione dell'impresa e assunzione
di mano d'opera
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla
secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario,
deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo
la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico
del soccidario.
Art. 2174 - Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante,
il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame
affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino
ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
Art. 2175 - Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per
causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
Art. 2176 - Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la
maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non
imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione
con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti
avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della
razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario
può recedere dal contratto.
Art. 2177 - Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida
viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti
e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente
in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità
sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario
può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del
trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno
in corso.
Art. 2178 – Accrescimenti, prodotti, utili
e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono
tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative]
dalla convenzione o dagli usi.
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare
nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Art. 2179 - Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili,
nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma dell'art. 2158.
Art. 2180 - Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento,
ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto,
quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione
del rapporto.
Art. 2181 - Prelevamento e divisione al termine
del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso
di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al
peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla
consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il
di più si divide a norma dell'art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale,
il soccidante prende quelli che rimangono.
§3 - Della soccida parziaria
Art. 2182 - Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti
nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo
conferimento.
Art. 2183 - Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per
causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente
conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione,
ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine
dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione
indicata nell'art. 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla
scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota
maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota
deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.
Art. 2184 - Divisione del bestiame, dei prodotti
e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine
del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione
stabilita [dalle norme corporative] dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185 - Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano
alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice
§4 - Della soccida con conferimento di pascolo
Art. 2186 - Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito
dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante
spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili,
quelle dettate per la soccida semplice.
Sezione V
Disposizione finale
Art. 2187 - Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II,
III e IV di questo Capo, per quanto non è espressamente disposto,
si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Capo III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni
Sezione I
Del registro delle imprese
Art. 2188 - Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese (1) per le iscrizioni previste
dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese
sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
(1) Istituito con L. 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 2189 - Modalità dell'iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare
l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni
richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata
al richiedente.
Art. 2190 - Iscrizione d'ufficio
Se una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio
del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla
entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato,
il giudice del registro può ordinarla con decreto.
Art. 2191 - Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni
richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato,
ne ordina con decreto la cancellazione.
Art. 2192 - Ricorso contro il decreto del giudice
del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli
articoli precedenti l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione
può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del
registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio
nel registro.
Art. 2193 - Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato
a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi
ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione
non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione
è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Art. 2194 - Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di
richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge,
è punito con l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000.
Sezione II
Dell'obbligo di registrazione
Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni
o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per
aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività
e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente,
a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese
che le esercitano..
Art. 2196 - Iscrizione dell'impresa
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la
sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
(1)
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
[All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma
autografa e quelle dei suoi institori e procuratori]. (2)
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni
relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa,
entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione
si verificano.
(1) Così modificato per effetto dell'art.
1 l. 31 ottobre 1955, n. 1064 (G.U. 19-11-1955, n. 267) e dall'art.
3 d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287 (G.U. 9-11-1944, n. 79).
(2) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, l. 24 novembre 2000, n.
340 (G.U. 24-11-2000, n. 275). Art. 2197
- Sedi secondarie
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie
con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne
l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove
è la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio
del luogo nel quale é istituita la sede secondaria, indicando
altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante
preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare
presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore
che ha all'estero la sede principale dell'impresa]. (1)
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza
stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione
all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede
principale.
(1) Periodo abrogato dall'art. 33, comma 1, l.
24 novembre 2000, n. 340 (G.U. 24-11-2000, n. 275).
Art. 2198 - Minori interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale
da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse
di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con
i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza
indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese
per l'iscrizione. Art. 2199 - Indicazione dell'iscrizione
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza,
che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è
iscritto.
Art. 2200 - Società
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi
III e seguenti del Titolo V e le società cooperative anche
se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è
regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 - Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività
commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese.
Art. 2202 - Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese i piccoli imprenditori.
Sezione III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
§1 - Della rappresentanza
Art. 2203 - Preposizione institoria
E institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio
di un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una
sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente,
salvo che nella procura sia diversamente disposto.
Art. 2204 - Poteri dell'institore
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute
nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni
immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente
autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente
per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa
a cui è preposto.
Art. 2205 - Obblighi dell'institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto
l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza
delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese
e la tenuta delle scritture contabili.
Art. 2206 - Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro
delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale
e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si
prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Art. 2207 - Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la
procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro
delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione dell'affare.
Art. 2208 - Responsabilità personale dell'institore
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere
al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può
agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore,
che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art. 2209 - Procuratori
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori,
i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di
compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa,
pur non essendo preposti ad esso.
Art. 2210 - Poteri dei commessi dell'imprenditore
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto
di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti
che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono
incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non
facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che
non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.
Art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali
di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome
dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa,
se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
Art. 2212 - Poteri dei commessi relativi agli
affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono
autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che
riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali.Sono altresì legittimati a chiedere
i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
Art. 2213 - Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere
il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione
sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non
sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
§ 2 - Delle scritture contabili
Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture
contabili
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve
tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare
ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle lettere ricevute, nonché le copie delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli
imprenditori.
Art. 2215 - Libro giornale e libro degli inventari
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi
in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o
da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Art. 2216 - Contenuto e vidimazione del libro
giornale (1)
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
relative all'esercizio dell'impresa.
(1) Articolo così sostituito dall'art.
7-bis, d. l. 10 giugno 1994, n. 357, conv., con modificazioni, dalla
l. 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 2217 - Redazione dell'inventario
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa
e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la
valutazione delle attività e delle passività relative
all'impresa, nonché delle attività e delle passività
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti
e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità
gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio
l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci
delle società per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre
mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
ai fini delle imposte dirette (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 7-bis,
d. l. 10 giugno 1994, n. 357, conv., con modificazioni, dalla l.
8 agosto 1994, n. 489.
Art. 2218 - Bollatura facoltativa
L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati
nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti.
(1) Articolo così sostituito dall'art.
7-bis, d. l. 10 giugno 1994, n. 357, conv., con modificazioni, dalla
l. 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 2219 - Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza
trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è
necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo
che le parole cancellate siano leggibili.
Art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere
e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere
e dei telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini,
sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano
in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione
dal soggetto che utilizza detti supporti. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 7-bis, d. l. 10 giugno 1994,
n. 357, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1994, n. 489.
§ 3 - Dell'insolvenza
Art. 2221 - Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale,
esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti,
in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato
preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.
TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2222 - Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel Libro IV.
Art. 2223 - Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia
e fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano
avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso
si applicano le norme sulla vendita.
Art. 2224 - Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo
le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente
può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore
d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può
recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2225 - Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è
stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro
normalmente necessario per ottenerlo. Art. 2226
- Difformità e vizi dell'opera
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore
d'opera dalla responsabilità per difformità o per
vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano
noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in
questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità
e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta.
L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi
dell'opera sono regolati dall'art. 1668.
Art. 2227 - Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché
sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore
d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Art. 2228 - Impossibilità sopravvenuta
dell'esecuzione dell'opera
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile
ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso
per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte
dell'opera compiuta.
Capo II
Delle professioni intellettuali
Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza
dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi
o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la
perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione
è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini
stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale
è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili
con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del
Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 - Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di un'attività professionale è
condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione
eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per
il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso,
salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese
incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro
compiuto.
Art. 2232 - Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità,
di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è
consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile
con l'oggetto della prestazione.
Art. 2233 - Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato
dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora
consiglio dell’Ordine) a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure
per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto
relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate
al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.
Art. 2234 - Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore
di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere,
secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 - Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti
ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela
dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236 - Responsabilità del prestatore
d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni,
se non in caso di dolo o di colpa grave.
Art. 2237 - Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte
e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo
da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 - Rinvio
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni
del Titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni
II, III e IV del Capo I del Titolo II.
TITOLO IV
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2239 - Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio
di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III
e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità
del rapporto.
Capo II
Del lavoro domestico
Art. 2240 - Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi
di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo
Capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla
convenzione e dagli usi.
Art. 2241 - Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Art. 2242 – Vitto, alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto,
oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le
infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza,
nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 2243 - Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli
usi, ha diritto, [dopo un anno di ininterrotto servizio] (1), ad
un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore
a otto giorni.
(1) La Corte cost., con sentenza 12-17 febbraio
1969, n. 16 (G.U. 26-2-1969, n.52), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo articolo limitatamente all'inciso «dopo
un anno di ininterrotto servizio».
Art. 2244 - Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso
volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni
o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni,
a quindici giorni.
Art. 2245 - Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore
di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio,
salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base
dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per
ogni anno di servizio.
[Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche
nel caso di dimissioni volontarie] (1)
(1) L'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede
l'indennità di anzianità "in caso di licenziamento
o di dimissioni".
Art. 2246 - Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al
rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate
e il periodo di servizio prestato. |